Il territorio italiano è ripartito in Circoscrizioni Massoniche, di regola coincidenti con le Regioni, e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge (Art. 47 Cost.). I Collegi Circoscrizionali sono Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della Circoscrizione (Art. 48 Cost.)
Il Collegio Circoscrizionale è composto:
- dai Maestri Venerabili delle Logge della Circoscrizione;
- dai Membri di diritto.
Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione che siano in regola con il versamento delle capitazioni e di qualsiasi altra contribuzione dovuta al Tesoro del Collegio Circoscrizionale od al Tesoro del Grande Oriente d’Italia. Tutti gli altri componenti possono intervenire nelle discussioni senza diritto di voto (Art. 49 Cost.)
Il Collegio Circoscrizionale si riunisce in tornata ordinaria almeno una volta al mese. Il Collegio Circoscrizionale è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti (Art. 50 Cost.)
I Fratelli Maestri iscritti nei piè di lista delle Logge della Circoscrizione eleggono in lista bloccata comprensiva di una candidatura per ciascuna carica, fra i Fratelli della stessa Circoscrizione che rivestano la carica di Maestro Venerabile o che tale dignità abbiano rivestito per almeno un anno:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- l’Oratore
I Membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio nella stessa carica. Conclusa la seconda tornata consecutiva, possono essere rieletti soltanto dopo un intervallo di tre anni. Il Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere scegliendoli fra i Maestri della Circoscrizione (Art. 52 Cost.)